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30 ottobre 2026
Super ritardo sul Pisa Cagliari, Ryanair paga
Il Giudice di Pace condanna Ryanair al pagamento della compensazione.
Due passeggeri assistiti da Italia Rimborso ottengono 500 euro complessivi per il ritardo del volo FR5708
![]() CAGLIARI - Nuova pronuncia favorevole ai passeggeri nel settore del trasporto aereo. Con sentenza, il Giudice di Pace di Cagliari ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro complessivi, pari a 250 euro per ciascun passeggero, in favore di due viaggiatori assistiti da Italia Rimborso, a causa del ritardo superiore a tre ore del volo FR5708 operato sulla tratta Pisa Cagliari il 2 ottobre 2024. La vicenda riguarda due passeggeri, rappresentati da ItaliaRimborso, che avevano acquistato i biglietti per il collegamento tra l’aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa e l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il volo, previsto alle ore 13:40, raggiunse la destinazione finale con oltre tre ore di ritardo, circostanza che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, equipara il disagio subito dai passeggeri a quello derivante da una cancellazione del volo ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria. Nel corso del giudizio, la compagnia aerea aveva contestato l’assenza di un reclamo preventivo da parte dei passeggeri, sostenendo che tale omissione costituisse una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il Giudice ha tuttavia respinto questa eccezione, richiamando la normativa europea a tutela dei consumatori e ritenendo che il mancato reclamo non possa limitare il diritto dei viaggiatori ad agire per ottenere quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004. Entrando nel merito, il Giudice di Pace ha evidenziato come la compagnia non abbia fornito alcuna prova dell’esistenza di circostanze eccezionali idonee ad escludere la propria responsabilità. Accertati l’acquisto dei biglietti e il ritardo superiore alle tre ore, fatti peraltro non contestati dal vettore, il tribunale ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla compensazione di 250 euro ciascuno prevista dall’articolo 7 del Regolamento comunitario per le tratte inferiori a 1.500 chilometri. |
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