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Red 30 giugno 2003
Basta con le "sole" nell'informatica
Lo afferma il Codacons che denuncia ogni anno 30.000 vertenze per computers difettosi e 3 milioni e mezzo per i telefonini. Ecco il decalogo per l'acquisto dei beni informatici
Basta con le

Ogni giorno al Codacons arrivano telefonate ed e-mail di consumatori che lamentano i vizi riscontrati nell'acquisto di prodotti informatici e richiedono chiarimenti sui propri diritti e, soprattutto, sulle modalità per ottenerne la tutela.E' opportuno, dunque, ricordare che per tali beni, così come per tutti i beni di consumo, il Decreto legislativo n. 24 del 2002, che riconosce nuove garanzie a favore dei consumatori. Tale normativa si applica a tutti i beni acquistati dopo il 23/3/2002, vale anche per quelli da assemblare nonchè per quelli usati; in quest'ultimo caso, però, tutela solamente dai difetti che non derivino dall'usura degli stessi. Secondo tali norme il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto indicato nel contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna. Egli è responsabile, poi, dei vizi di montaggio del bene, quando l'installazione è compresa nel contratto ed è effettuata dal venditore stesso o sotto la sua responsabilità, anche quando questa viene eseguita dal consumatore, se le istruzioni di montaggio fornite risultano carenti, incomplete o errate. In caso di difetto di conformità il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene senza spese aggiuntive, tranne nel caso in cui la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa. La riparazione o la sostituzione deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta e non deve creare inconvenienti al consumatore; quando, tuttavia, ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La risoluzione è esclusa in caso di difetti di lieve entità. Si deve ricordare, inoltre, che la garanzia è valida per due anni dalla consegna ed il consumatore ha l'obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui questo è stato scoperto. L'azione si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. La denuncia va fatta con raccomandata o telegramma, non è, però, necessaria quando il venditore abbia riconosciuto od occultato il difetto.
Quando si decide di acquistare un prodotto, comunque, è sempre opportuno tener presente alcune regole per evitare spiacevoli inconvenienti:

1) Considerare a fondo quali siano le proprie esigenze, così da scegliere un apparecchio che fornisca le prestazioni di cui si abbia veramente bisogno e non dover spendere denaro per qualcosa che non serve;
2) Informarsi bene sulle tecnologie attuali e su quelle che a breve verranno introdotte sul mercato, si evita così di acquistare un prodotto fuori produzione;
3) Acquistare prodotti di aziende che offrono le migliori garanzie, soprattutto per quanto riguarda il servizio di assistenza post vendita;
4) Ricordarsi sempre di confrontare i prezzi e di richiedere diversi preventivi per lo stesso prodotto o per prodotti similari;
5) Concordare la sostituzione dell'apparecchio con un altro simile qualora si presentassero conflitti con l'hardware esistente;
6) Leggere attentamente le condizioni di garanzia;
7) Fare attenzione all'installazione degli apparecchi e, quando si acquistano computer, richiedere che sia il venditore ad installare il sistema operativo ed il software offerto;
8) Conservare lo scontrino d'acquisto insieme alla garanzia; ricordarsi di compilarla e di spedirla, qualora ciò fosse richiesto;
9) Conservare l'imballo originale per poterlo utilizzare in caso di riparazione;
10) In caso di contestazioni non esitare a rivolgersi alle associazioni di Consumatori.

Si ricorda, infine, che qualora non fosse possibile trovare un bonario componimento della controversia, il Giudice di Pace è competente a decidere le cause che non superano il valore di 2.582,00.
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