S.A.
21:27
Cassazione: legittimi conguagli regolatori Abbanoa
Le Sezioni Unite Civili della Corte suprema della Cassazione, in una sentenza depositata in questi giorni, confermano la legittimità dei conguagli regolatori che Abbanoa aveva fatturato ormai nel lontano 2014

CAGLIARI - «Risulta infatti errata, in diritto, l’affermazione del Tribunale, secondo cui tutte le partite pregresse del periodo tra il 2005 e il 2011 non potrebbero essere pretese in ragione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di buona fede nell’esecuzione del contratto di somministrazione». Con queste parole le Sezioni Unite Civili della Corte suprema della Cassazione, in una sentenza depositata in questi giorni, confermano la legittimità dei conguagli regolatori che Abbanoa aveva fatturato ormai nel lontano 2014. Il Gestore unico, rappresentato legalmente dall’avvocato Ernesto Stajano assieme agli avvocati Enrico Campagnano e Piero Guido Alpa, aveva fatto ricorso alla Suprema Corte contro una sentenza del Tribunale di Nuoro, risalente al 2020, relativa a un contenzioso di tre utenti che contestavano le fatture delle partite pregresse.
«È la seconda volta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano favorevolmente nei confronti di Abbanoa sul tema dei conguagli regolatori: già nel 2022 una prima ordinanza aveva confermato la legittimità delle partite pregresse, ma relativamente soltanto al tema della prescrizione. La sentenza di questi giorni entra anche negli espetti di carattere regolatorio. Infatti Abbanoa, come del resto i gestori di altre parti d’Italia, aveva applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Aeegsi, ora Arera) ed economicamente quantificato a livello regionale dall’allora Autorità d’Ambito. Le partite pregresse rappresentavano un allineamento (era un periodo di transizione tra diversi sistemi di regolazione) dei costi sostenuti per garantire un servizio, quello idrico integrato, che è essenziale nella vita di tutti i giorni. Come sancito a livello europeo, le tariffe e quindi le relative fatturazioni si basano, infatti, sul principio del “full cost recovery” che implica il totale recupero dei costi del servizio» si legge nella nota diffusa dal Gestore del servizio idrico in Sardegna.
«La sentenza delle Sezioni Unite consente di fare chiarezza su una questione complessa fornendo un quadro di legittimità ben definitivo che supera anche orientamenti differenti emersi in precedenti sentenze o ordinanze di Tribunali in altri gradi di giudizio. Quanto stabilito ora dai Giudici della Suprema Corte sarà fondamentale anche per i contenziosi ancora in corso. La pronuncia della Cassazione, che fa giurisprudenza, sarà ora depositata agli atti di tutti i contenziosi in corso sia relativi a singoli ricorsi sia relativi alle azioni collettive» spiegano da Abbanoa. E concludono: «Nonostante le accese polemiche che avevano accompagnato la fatturazione dei conguagli regolatori, i contenziosi attivati dagli utenti (compresi gli aderenti alla class action) hanno rappresentato appena il 2 per cento sul totale delle utenze. Al di là delle polemiche, quindi, la stragrande maggioranza aveva fin da subito compreso la legittimità delle partite pregresse. Si trattava in media di richieste di 151 euro emesse nel 2014. Per non pesare eccessivamente sui propri clienti, Abbanoa si era rivolta alla Cassa Conguagli nazionale (primo caso di un gestore del servizio idrico) che, dopo approfondite verifiche sulla legittimità dei conguagli regolatori, aveva concesso un’anticipazione utilizzata per dilazionare i pagamenti in 8 rate semestrali a partire dal 2015 fino al 31 dicembre 2019: vuol dire che in media i clienti interessati in quel periodo hanno pagato appena 3 euro al mese per le partite pregresse».
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