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red 14 maggio 2004
Estate 2004, bagnini obbligatori nelle strutture balneari
Nel periodo di apertura al pubblico, in conformità ai termini fissati in proposito dalla Regione, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio ed assistenza bagnanti
Estate 2004, bagnini obbligatori nelle strutture balneari

Con ordinanza n. 15/04 del 10.05.2004, é stata emanata la disciplina per la sicurezza delle attività balneari nel litorale di giurisdizione (da Capo Falcone a Porto Alabe). La norma, che abroga l’Ordinanza n. 25/03, recepisce anche alcune proposte avanzate dagli operatori del settore e, rispetto allo scorso anno, entra in vigore con un mese d’anticipo per consentire ai concessionari balneari (o, per le spiagge libere, alle Amministrazioni Comunali di Alghero, Sassari, Villanuova M.ne, Bosa, Magomadas e Tresnuraghes) di adeguarsi senza difficoltà alle seguenti modifiche, introdotte al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità:
- sono precisati i compiti del personale adibito al servizio di salvamento ed assistenza bagnanti (almeno 1 addetto ogni 80 metri, divieto di espletare altre mansioni, etc);
- l’esercizio di attività subacquee é consentito con l’osservanza di rigorose modalità (distanza di 500 metri dalle spiagge, obbligo di segnalazione con bandiera rossa, etc);
- la navigazione di moto d’acqua é consentita nel rispetto di precise condizioni (maggiore età, patente nautica in caso di motore superiore a 30 kw, obbligo di giubbetto salvagente, etc);
- sono indicate le caratteristiche dei corridoi di lancio (riservati ad arrivo/partenza di unità a motore e vela, windsurf compresi), nei quali é sempre vietata la balneazione;
- la zona di mare riservata alla balneazione, tradizionalmente pari a 200 metri dalla costa, sarà fissata (ai sensi della legge n. 172/03) con apposita Ordinanza della Capitaneria di P. Torres;
- sono state rese più snelle le procedure amministrative e gli obblighi di comunicazione a carico dei concessionari di stabilimenti e strutture turistiche balneari.
Si ricorda che al verificarsi di circostanze di pericolo per la sicurezza e salute dei bagnanti, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell’ambiente, deve essere data immediata segnalazione alla più vicina sede della Guardia Costiera, tramite il numero blu 1530 (riservato esclusivamente alle emergenze ed al soccorso in mare) valido su tutto il territorio nazionale. Per ogni altra necessità relativa al corretto uso del demanio marittimo e alle modalità di gestione delle strutture balneari e delle altre attività espletate, i cittadini possono invece rivolgersi all’ente territoriale competente (Servizio demanio e patrimonio della R.A.S.).
21:11
Per l’individuazione di un soggetto per l’affidamento in via sperimentale del servizio. Sarà un servizio per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi



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