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Franco Dore 5 gennaio 2003
Adiconsum, gli avvisi Tarsu devono essere revocati
L´Associazione a difesa dei consumatori denuncia l´illegittimità degli avvisi di accertamento relativi alla tassa sui rifiuti e chiede all´amministrazione l’attivazione di un tavolo di confronto
Adiconsum, gli avvisi Tarsu devono essere revocati

L’Adiconsum, Associazione a difesa dei consumatori e degli utenti è stata da più parti sollecitata a verificare la legittimità degli avvisi di accertamento per omessa denuncia o in rettifica, relativi alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani, notificati ai cittadini algheresi nel decorso mese di dicembre.Da un primo esame degli atti pervenuti, questa Associazione non può non confermare il convincimento, già in passato espresso, che il Comune di Alghero continua a porre in essere un’attività che è per molteplici riflessi illegittima in quanto:
- assume a presupposto un regolamento e delibere tariffarie chiaramente illegittimi sotto il profilo della violazione di legge, della mancanza assoluta di motivazione e della incompetenza;
- assume a presupposto le risultanze di un’attività accertativa promossa e condotta in violazione dei principi di legalità, correttezza e trasparenza ed in palese contrasto con il disposto dell’art. 10 dello “Statuto dei diritti del Contribuente” che impone che i rapporti con i contribuenti devono essere “improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Buona fede nel caso concreto palesemente tradita posto che i cittadini algheresi sono stati chiamati a “collaborare” per la riuscita di “un importante progetto teso a migliorare la conoscenza del patrimonio socio economico del territorio, anche in funzione dell’imminente (?) trasferimento delle competenze del Catasto ai Comuni...”, mentre in realtà sono stati sottoposti, a loro insaputa, ad un accertamento volto in concreto alla verifica di sussistenza di un’obbligazione tributaria;
1) gli avvisi di accertamento investono taluni periodi in relazione ai quali già sono maturati i termini di decadenza previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente estinzione del potere di accertamento;
2) il potere sanzionatorio non viene correttamente esercitato, sia per il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge, sia per la non corretta determinazione della sanzione pecuniaria che in taluni casi è stata addirittura raddoppiata o triplicata rispetto alla misura di legge;
3) la “produzione” di avvisi di accertamento e di avvisi di liquidazione – che di fatto sostanzia un’attività di accertamento e liquidazione di entrate tributarie - non poteva essere demandata al C.E.D. del Rag. Melotti Carmelo che, a quanto pare, all’epoca dell’affidamento dell’incarico non risultava essere iscritto nell’albo previsto dall’art. 53 del d. lgs. n. 446/97;
4) si dubita fortemente che gli avvisi di accertamento notificati ai cittadini algheresi siano giuridicamente riconducibili al Responsabile del Tributo – Dott. F. Canelles – il cui nome figura nell’atto, non accompagnato, tuttavia, da alcuna sottoscrizione allo stesso riferibile. Il che ingenera ulteriori dubbi sulla validità, per la mancanza di un elemento essenziale dell’atto medesimo che potrebbe, invece, ricondursi ad altro soggetto privo di legittimazione, potere e competenza.
L’Adiconsum in una nota indirizzata al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Responsabile del Tributo del Comune di Alghero ha chiesto la revoca, in sede di autotutela, degli avvisi di accertamento e l’attivazione di un tavolo di confronto per l’esame delle problematiche sul tappeto ed investenti le censure di illegittimità sopra esposte e si riserva di far conoscere le risultanze di tale incontro al quale, si è certi, gli organi istituzionale non si sottrarranno.
Nel frattempo chi avesse necessità di maggiori informazioni o chiarimenti potrà recarsi presso la sede dell’Associazione in Alghero, Via Sant’Agostino n. 21 – uffici CISL – il martedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.
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