A.B.
26 giugno 2014
Sassari: causa vinta per Comune e Polizia Municipale
Alle sanzioni amministrative non pagate entro i limiti di legge potrà essere applicata una maggiorazione, pari al dieci per cento dell´importo, per ogni semestre di ritardato pagamento

SASSARI - Importante decisione giurisprudenziale per il Comune di Sassari e per la Polizia Municipale, che hanno ricorso in appello ad una sentenza del Giudice di Pace di Sassari, che in precedenza li aveva condannati al pagamento delle spese di lite.
Il fatto risale a qualche mese fa: un cittadino sassarese riceve una cartella di ruolo esecutivo riguardante il pagamento di una sanzione amministrativa per una violazione al Codice della Strada non corrisposta entro i termini di legge. L’uomo, ritenendo illegittima l'applicazione della maggiorazione del dieci per cento applicata dal Comune per il ritardato pagamento (in applicazione dell'articolo 27 quinto comma della Legge n. 689/1981 che prevede tale aumento per ogni semestre di ritardo), si rivolse al Giudice di Pace di Sassari che, accogliendo la richiesta, condannava il Comune al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente e all'archiviazione della cartella di ruolo.
Il Comando di Polizia Municipale di Sassari (ritenendo la questione della applicabilità dell'art.27 di estrema importanza) decideva di appellarsi alla sentenza costituendosi attraverso l'Ufficio Affari Legali del Comune di Sassari. La causa veniva attribuita al magistrato del Tribunale Ordinario di Sassari della prima sezione civile Silvio Lampus, che trattiene in decisione la stessa in data 1 aprile. Il togato, accogliendo le argomentazioni del Comune, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, affermando che la maggiorazione del 10percento è legittimamente dovuta. Lampus, con chiara esposizione dei principi giuridici applicati afferma che il Comune di Sassari, nel caso di violazioni al Codice della Strada regolarmente notificate e divenute esigibili (non impugnate ovvero non pagate entro i sessanta giorni dalla notifica), diventano esigibili forzosamente per un importo pari alla metà del massimo (art.203 comma3 del Cds), più la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Il magistrato del tribunale ha spiegato che questo aumento, dovuto per legge, deve essere richiesto.
L'applicazione di questa norma punisce tutti coloro che non pagano nei termini prescritti le sanzioni al Codice della Strada, rendendo molto più oneroso il pagamento delle sanzioni inviate a ruolo esecutivo.
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