|
A.B.
4 luglio 2014
Consiglio regionale: il Tar salva Tedde
La Sezione Seconda del Tar Sardegna ha respinto l’impugnazione dell’elezione in Consiglio Regionale di Tedde, Randazzo e Locci, presentata a Cagliari da Altana

CAGLIARI – La Sezione Seconda del Tar Sardegna ha respinto l’impugnazione dell’elezione in Consiglio Regionale di Marco Tedde, Alberto Randazzo ed Ignazio Locci, presentata a Cagliari da Marzio Altana.
Nel ricorso, Altana, candidato per Forza Italia Sardegna nella circoscrizione Olbia-Tempio, dove risultava il più votato tra i non eletti, «dopo aver genericamente rilevato - come si legge nella sentenza del Tar – la presenza di “molteplici anomalie” che inficerebbero il conteggio dei voti», si trovava in disaccordo con il metodo utilizzato per l’assegnazione dei seggi, sostenendo che l’Ufficio centrale elettorale «avrebbe illegittimamente sottratto un seggio al Collegio elettorale di Olbia-Tempio». In pratica, mentre l’art. 3 della l.r. n. 1/2013 prevede un meccanismo di distribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni territoriali basato sulla popolazione residente in ciascuna di esse, affiancando al criterio della proporzionalità politica quello della “proporzionalità territoriale”, l’Ufficio elettorale, nell’effettuare la concreta attribuzione dei seggi sulla base del risultato elettorale, ha applicato l’art. 17 della stessa l.r. n. 1/2013, valorizzando il dato concreto dell’affluenza alle urne nelle varie circoscrizioni e in tal modo alterando il criterio “demografico” di cui all’art.3; in tal modo al Collegio della Gallura sarebbe stato illegittimamente “sottratto” un seggio e in ciò risiederebbe l’illegittimità della procedura.
I tre consiglieri interessati da un’eventuale rivoluzione del risultato elettorale, hanno obbiettato che oltre l’infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso per carenze di interesse ed eccessiva genericità delle censure dedotte, nonché per mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 130 del c.p.c sia in relazione al primo deposito del gravame (che lo stesso articolo fissa in trenta giorni dalla proclamazione degli eletti), sia con riferimento alla notifica ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Il Tar, seguendo una sentenza del 2010 della Corte Costituzionale, pur riconoscendo l’esistenza dell’antinomia normativa, ha escluso che la stessa possa rendere costituzionalmente illegittimo il sistema elettorale, ritenendo rientrante nella discrezionalità del legislatore l’individuazione dei meccanismi di bilanciamento ritenuti più opportuni. Inoltre, ha espressamente affermato che, oltre al principio della “rappresentanza territoriale”, va tenuto in adeguato conto anche quello della “proporzionalità politica”, che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto. In pratica, come ulteriormente precisato da una sentenza del 2011 del Consiglio di Stato, nessuno dei criteri è “costituzionalmente obbligato”, trattandosi di valori tutti potenzialmente rilevanti e come tali suscettibili di un adeguato coordinamento rimesso alla discrezionalità del legislatore. «Pertanto – sentenzia il Tar - la tesi del ricorrente non può essere condivisa, perché contrasta con l’impianto complessivo e anche con una disposizione puntuale della legge statutaria sarda. Per quanto premesso il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, ancor prima che infondato».
|