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red
2 luglio 2004
L'e-mail valida ai fini probatori
Nuove sentenze
I documenti spediti con la posta elettronica possono essere considerati una valida "forma scritta" anche per la legge italiana
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Ormai si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una semplice e-mail, che - secondo una corretta lettura dell'art. 10 comma II del T.U.D.A. - puo' essere considerata valida "forma scritta", liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.
Il Tribunale di Mondovi' ha emesso un nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente sul riconoscimento di debito contenuto in una messaggio non cartaceo, ma di posta elettronica (decreto ingiuntivo n. 375 del 07.06.2004 - Dott. L. Acquarone) e che si distingue per chiarezza espositiva e approfondimento del problema, riportando in dettaglio la dottrina e giurisprudenza più recente che aveva già ampiamente trattato l'argomento. In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto in pieno la tesi del ricorrente secondo la quale: "Il documento informatico e' la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La firma elettronica e' l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. L'e.mail e' un documento informatico provvisto di firma elettronica, nel quale la coppia di dati "indirizzo mittente - headers" associati logicamente alla coppia di dati "username e password" soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 Per leggere il decreto ingiuntivo: http://www.scint.it/news_new.php?id=466 |
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