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red 17 dicembre 2004
La Pergola, il documento integrale dell’opposizione
Il testo integrale del documento indirizzato al Comitato regionale di Controllo di Sassari, al Prefetto, al Dirigente Servizi Finanziaridel Comune di Alghero, al Presidente del Collegio Revisori del Comune di Alghero e al Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Cagliari
La Pergola, il documento integrale dell’opposizione

ALGHERO - Ogg.: Deliberazione N° 44 del 28.10.2004…- Permanere degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Alghero

PREMESSO
- che i cumuni rispettano, durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio
- che con periodicità stabilita dal regolamento e dalle leggi, effettuano entro il termine del 30 settembre, ovvero entro il termine di proroga di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verificando inoltre il perdurare degli equilibri, inteso come il riscontro del perdurare della copertura delle spese previste con le corrispondenti entrate;
- che l’interesse a far fronte agli interessi contingenti della collettività non può compromettere il principio di pareggio e per tale ragione, dalla normativa viene disegnato un articolato meccanismo di variazione del bilancio attribuito all’organo consiliare, confortato dal parere obbligatorio del competente organo di revisione, che si traduce nell’accertamento della coerenza interna degli atti, della corrispondenza dei dati contabili con quelli indicati nelle deliberazioni e nei documenti giustificativi allegati ad esse.
- che un eventuale esito negativo dell’accertamento fa scattare l’obbligo a carico del Consiglio Comunale di adottare i provvedimenti necessari per il ripiano dell’eventuale disavanzo.
- che tale situazione non è emersa, tuttavia, nell’esame del Consiglio Comunale di Alghero durante la discussione della deliberazione N° 44 del 28.10.2004 nel corso della quale si è dato, invece, atto del permanere degli equilibri generali di bilancio

Tutto ciò premesso in considerazione dei fatti che di seguito verranno esposti, si comunica alle SS.LL per i rispettivi provvedimenti di competenza che la deliberazione assunta in data 28.10.2004 N° 44- Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio è stata adottata in contrasto con le regole dettate sul principio del pareggio per aver assunto impegni ed aver effettuato spese in assenza di corrispondenti entrate destinate ad investimenti.

MOTIVI
Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 07.08.2004 veniva approvata la “vendita di immobili facente parte del patrimonio” per un importo dichiarato di euro 1.192.198,04 da iscrivere a bilancio di previsione 2004 nella parte entrate.
Con il medesimo atto deliberativo, nella medesima seduta consiliare veniva decisa l’iscrizione nella parte spesa per investimenti del medesimo importo già iscritto nella Parte Entrate alla voce alienazione immobili.

Conseguentemente, con i provvedimenti citati, veniva approvata oltre che la variazione al bilancio di previsione 2004, anche l’autorizzazione all’esperimento di asta pubblica per la vendita di beni immobili, nonché l’autorizzazione a partecipare all’asta fallimentare per l’acquisto della casa Manno.
A questo punto occorre specificare che la variazione, solamente sulla carta, rispetta il principio di pareggio, ma, sostanzialmente, tale principio non poteva e non può essere rispettato in quanto la vendita di alcuni beni indicati nella deliberazione citata non poteva e non può essere effettuata e ciò perché alcuni beni ivi previsti non erano e non sono di proprietà del Comune di Alghero come di seguito viene specificato:

- A seguito della Legge 28.03.1968 N° 421 l’ETFAS veniva autorizzata a trasferire in proprietà del Comune di Alghero il Complesso immobiliare denominato Maria Pia dell’estensione di Ettari 94.05.45.
- Con atto del 04.07.1970 repertorio N° 883 registrato in Alghero il 13.08.1970 al numero 567 vol. 162, a rogito del segretario comunale dell’epoca, il Comune di Alghero acquistava dall’ETFAS detto complesso immobiliare ove venivano specificate tutte le indicazioni catastali dei vari mappali in cui si indidua la proprietà, per una complessiva estensione di ettari 95.05.45.
- Nell’ambito di detto acquisto non sono inclusi iterreni di cui al F.50 mappali 48 e 49 che, a seguito di una verifica ordinaria della partita 2926, si sono originati dal frazionamento per adeguamento alla qualità e classe dei terreni, operato dall’Etfas nel 1969 e cioè prima della stipulazione dell’atto pubblico con il Comune di Alghero avvenuto nel 1970.
- Nell’occasione di detto frazionamento per adeguamento, si creavano oltre che i mappali 48 e 49, anche altri mappali tutti derivanti dal mappale 21a quali il 23 ed il 24 che invece compaiono nel citato atto di vendita del 1970 tra ETFAS e Comune di Alghero.
- Appare evidente quindi, che i mappali 48 e 49 del F.50 non sono stati oggetto di vendita e non fanno parte del patrimonio comunale di Alhero

Tale situazione era ed è ben nota ai funzionari ed agli organi politico-amministrativi del Comune di Alghero, quantomeno dal luglio del 2003, i quali avuta contezza di tale situazione dalla lettura dell’atto di acquisto, verificata l’errata introduzione nell’elenco dei beni di proprietà comunale delle attività insistenti sui detti terreni “Ristorante e Bar La Pergola”, facevano istanza all’Agenzia del Territorio di Sassari per un accorpamento di mappali e conseguente creazione di un nuovo mappale il N° 252 che comprendesse i mappali 23, 24, 48, 49.
L’operazione di accorpamento in un unico mappale, operata tra mappali sicuramente indicati nell’atto di vendita e quindi inclusi nella proprietà comunale ed altri non inclusi in essa, costituisce un fatto inconsueto e privo di effetti pratici almeno in riferimento a ciò che chi lo ha escogitato avrebbe voluto ottenere.
Infatti l’Agenzia dell’Entrate ha registrato la richiesta di accorpamento con RISERVA 1, in attesa che il richiedente documentasse la proprietà dell’intera estensione immobiliare variamente individuata.
L’operazione di dimostrazione della proprietà, evidentemente non è avvenuta e non può avvenire per le ovvie ragioni che non vi è a monte un atto di acquisto con l’ETFAS comprensivo dei mappali proposti in accorpamento. A questo punto tralasciando in questa sede ogni considerazione sulla temerarietà nonché inutilità di un atto di maldestra incorporazione di terreni altrui, che sicuramente verrà esaminata dalle autorità indirizzo nella sua vera sostanza per gli effetti esterni che da essa potevano e possono discendere, anche in relazione alla non veritiera dichiarazione contenuta nel bando di gara “… detto immobile è stato acquistato con atto di compravendita del segretario comunale del 04.07.1970 rep. 883…”, I sottoscritti intendono considerare la ripercussione di una situazione artificiosa e non reale che è stata sottoposta al Consiglio mComunale e che lo ha indotto ad approvare con delibera N° 44 del 28.10.2004 la permanenza degli equilibri di bilancio.

Mentre non può essere sottaciuto:
- che in corso dell’assemblea, come risulta dal verbale, vennero sollevati dubbi e perplessità in ordine alla regolarità dell’operazione di vendita dei beni e, per tale ragione, da più parti venne richiesto uno spostamento della discussione al fine di consentire alla Commissione Bilancio l’esame della partita con cognizione di causa ed atti.
- Che questo non è avvenuto in quanto la maggioranza politica, nonostante l’opposizione anche di alcuni suoi esponenti che abbandonarono l’aula, pretese la discussione ed il voto senza altri indugi e tale atto di prevaricazione ebbe come conseguenza le dimissioni di un componente della commissione bilancio dalla sua carica politica di presidente di altra commissione;

Si sottopone alle SS.LL. la situazione descritta e si osserva: appare evidente che accertata la non corrispondenza tra le spese per investimenti e gli stanziamenti d’entrata in quanto le fonti di finanziamento sono inesistenti o non nella disponibilità del comune, deve dedursi che: tutte le dichiarazioni e le varie relazioni tecniche allegate agli atti, attestanti la corrispondenza del pareggio sono errate e non rappresentano la reale situazione degli atti.
Da tale presupposto confortato e provato negli atti, discende che alla data della seduta comunale nella quale è stata approvata la presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio questi non erano sussistenti in quanto la situazione rappresentata era ed è non corrispondente alla realtà.
In particolare: la vendita del bene che avrebbe dovuto concorrere ad equilibrare la prevista spesa per investimenti, non può essere effettuata e la corrispondente fonte di finanziamento inesistente e non realizzabile.

Mentre si chiede:
- che il Comitato di Controllo, verificata la corrispondenza di quanto descritto, attivi le procedure di legge di sua facoltà
- che il Dirigente dei servizi finanziari ed il Presidente del Collegio dei Revisori in seduta di autotutela provvedano a termine di legge;
- si invitano le altre autorità in indirizzo a verificare se nei fatti esposti debbano pronunciarsi e porre in essere attività in relazione alle loro specifiche competenze

Firmato da:
ARMANI Ombretta, BASSU Tonio, CHERCHI Giovanni, CUREDDA Vittorio, MONTALTO Claudio, SECHI Carlo e TILLOCA Giuseppe
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