Red
4 aprile 2005
Ex-Area Giordo: «nessun diritto della Sofingi ad alcuna variante urbanistica»
«Il progetto esaminato dalla commissione edilizia non è conforme allo strumento urbanistico e quindi non è conforme a quello presentato in sede di gara, il che significa aver sostituito un progetto con altro»

ALGHERO - I politici d’opposizione hanno ritenuto opportuno rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla questione dell’area Ex-Giordo, sulla scia delle recenti notizie, apparse sui quotidiani locali e al fine di aggiungere alcune precisazioni in merito all’apparentemente interminabile vicenda della “Piazza dei Mercati”:
«I Sottoscritti consiglieri in riferimento alla vicenda della Piazza dei Mercati ed alle recenti notizie giornalistiche ed alle dichiarazioni del Sindaco Avv.Marco Tedde osservano che alcuni giorni fa negli organi di informazione veniva annunziato con certa enfasi dovuta allo entusiasmo dei politici di maggioranza e dei responsabili della impresa, che la situazione dell’opera da eseguirsi nel sito ex Giordo sarebbe ad una svolta positiva, per essere stato definito un non meglio precisato accordo fra la Sofingi e l’amministrazione comunale.
La notizia ha giustamente trovato consensi negli operatori commerciali della zona ormai estenuati dalla situazione di grave disagio, del resto riconosciuta dalla stessa impresa, che comporta la presenza di un cantiere nel centro cittadino da oltre due anni. Come viene presentata dal Sindaco e dai responsabili della impresa Sofingi, la risoluzione della questione sembrerebbe del tutto semplice con attuazione a breve termine. Come amministratori e come cittadini di questa città, che si sono battuti per il rispetto della legalità, nel momento in cui tutte le parti, oggi, dichiarano di voler rispettare il progetto previsto dal bando di gara, non possiamo che esaminare il tutto con interesse.
Tutto questo entusiasmo e tutta questa voglia di “ritorno all’antico” non può distogliere, tuttavia, l’attenzione di tutti, ed in particolare di noi consiglieri comunali, sui fatti che nel frattempo sono intervenuti e che incidono pesantemente sulla pratica avviata, in quanto determinano una modificazione delle situazioni giuridiche ed in qualche maniera sono di ostacolo ad una soluzione così semplicistica per una serie di motivi che ci accingiamo spiegare, i quali, se non affrontati e risolti, potranno determinare uno stallo della situazione con un maggior aggravio dei danni già notevoli.
La vicenda viene avviata, come è a tutti noto, con un bando pubblico le cui prescrizioni, per loro stessa natura, non possono essere modificate sia nei tempi, che nei programmi di attuazione, se non con un nuovo deliberato dell’organo che detto bando ha adottato, ossia del Consiglio Comunale. A monte di questo nuovo esame, per evidenti ragioni di trasparenza amministrativa, non può che esserci una valutazione complessiva delle cause che hanno determinato l’inattività. Valutazione che deve partire da un attento esame che, nello stabilire responsabilità ed oneri, possa far riprendere il procedimento amministrativo in maniera legittima. Infatti, non si può dimenticare che la vicenda ha interessato ed ancora interessa organi giudiziari le cui perizie tecniche di ufficio hanno già posto dei punti precisi dai quali non si può prescindere.
Prima di affrontare qualsiasi altro ragionamento, occorre affermare in maniera chiara e definitiva che la impresa Sofingi non poteva avere e non ha alcun diritto a “varianti urbanistiche” che potessero in qualche maniera fornirle un vantaggio economico per le opere da realizzare. Ciò in quanto nè il bando pubblico, nè il conseguente contratto, prevedeva alcuna variante urbanistica tale da variare i parametri della costruzione. Ciò che il bando prevedeva e sul quale si è cercato di mistificare un preteso diritto, era una variante al programma amministrativo, che come è intuitivo è cosa ben diversa da una variante urbanistica. Infatti la variante al programma amministrativo non poteva che consistere in una diversa quantificazione o qualificazione delle cose permutate da assegnare al Comune e cioè per es. a seconda delle difficoltà di costruzione, più o meno posti auto o più o meno spazi pubblici attrezzati da consegnare. La variante urbanistica, invece, non è altro che una nuova previsione edificatoria della zona, e, per come veniva intesa dalla impresa, non portava alcun beneficio pubblico per il Comune di Alghero.
Fatta tale premessa e superato senza alcuna possibilità di discussione tale punto, che comporta la presa d’atto che l’impresa, in una eventuale transazione, non stà rinunziando proprio a niente, esaminiamo quali possano essere le soluzioni praticabili per una definizione di questa incredibile vicenda.
Ferma la suddetta premessa, il primo punto da esaminare è se vi siano state inadempienze ed a chi delle due parti contraenti debbano essere eventualmente addebitate. Occorre subito sgombrare il campo dalla prevedibile argomentazione che l’impresa possa accampare pretese di qualsiasi natura sul fatto che l’amministrazione comunale abbia rilasciato, certamente in maniera improvvida, la concessione edilizia. Infatti detta concessione è stata da subito annullata e revocata e, come viene evidenziato dall'esame della carte della pratica edilizia, fondata su un progetto diverso rispetto a quello presentato per la gara, tanto è vero che l’istruttore della pratica si pone il problema della sua approvazione condizionata ad una deroga consiliare ex arI. 8 delle Norme di attuazione del P.R.G. Questo fatto è la prova più evidente che il progetto esaminato dalla commissione edilizia non è conforme allo strumento urbanistico e quindi non è conforme a quello presentato in sede di gara, il che significa aver sostituito un progetto con altro!!!
Quindi, ad oggi, nessuna concessione edilizia può consentire all’impresa di avanzare rivendicazioni o richieste di danni e conseguentemente nessun inadempimento può essere addebitato al Comune di Alghero.
E’ del tutto evidente, invece, che all’impresa debba esserle attribuito non solo la forviante presentazione in sede di richiesta di concessione edilizia di un progetto diverso, nei parametri essenziali, da quello già presentato in sede di gara, ma anche l’inadempienza sui tempi di consegna dell’opera cosi come previsti dal contratto.
Infatti, il contratto pubblico di permuta prevedeva la consegna delle opere permutate in 18 mesi dalla consegna dei lavori, che secondo il calcolo temporale doveva avvenire entro il 30 giugno 2004. In assenza di qualsiasi motivazione attribuibile al Comune, e in assenza di qualsiasi sospensiva, l’ impresa ad oggi, a distanza di ben 9 mesi dalla scadenza contrattuale, non è in condizione di consegnare quanto dovuto.
A questo punto la amministrazione comunale ha solo due possibilità. Quella di risolvere in danno della impresa il contratto, ovvero quella, che in maniera fumosa ed indefinita sembra essere privilegiata dalla amministrazione, cioè convenire con l’impresa la realizzazione del progetto originario previo un non meglio specificato accordo con la stessa. Scegliere semplicemente questo secondo procedimento, presuppone, in primo luogo, che tutti i pubblici amministratori omettano di valutare nella giusta misura il tentativo di disarticolare il programma di risanamento urbanistico che ha dato vita al bando pubblico, sventato dalla grande opposizione dei sottoscritti consiglieri. Presuppone, altresì, una omissione circa la valutazione dei danni pubblici e privati che si sono già concretizzati e che si concretizzeranno nel tempo che rimane per il completamento dei lavori.
Fatte tali considerazioni, consapevoli che da questa situazione occorre venir fuori avanzando proposte concrete nel rispetto degli interessi primari della collettività, tenendo presente che siamo di fronte ad una delle aree di maggior pregio della città, prospettiamo al Consiglio Comunale, unico organo deputato a decidere ogni questione attinente alla vicenda, le uniche due soluzioni legittimamente percorribili:
La prima si articola con la risoluzione contrattuale in danno dell’ impresa per gravi e ripetute inadempienze, con richiesta di danni compensati dalle opere tutte attualmente realizzate e con un nuovo progetto di risanamento della zona.
La seconda nel caso di accordo con l’ impresa si vedrà la realizzazione di quanto prescritto con il bando pubblico previo minuzioso riesame del calcolo di tutti i volumi nell’ambito delle prescrizioni del Piano Particolareggiato del centro storico, con rispetto delle distanze di legge dal caseggiato scolastico e dell’area di pertinenza dello stesso, con le rampe di accesso ai posteggi esterne alle aree di pertinenza del caseggiato scolastico. Corresponsione dello importo previsto, quale penale, decorrente dal giorno della consegna contrattuale delle opere (30 giugno 2004) sino al giorno della effettiva consegna dei lavori con collaudo delle opere realizzate.( ari. 5 e 6 del contratto). Pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico per tutto il periodo di effettiva occupazione. Manlevare il Comune da ogni responsabilità e provvedere al risarcimento dei danni che l’impresa ha riconosciuto, con pubbliche dichiarazioni, essersi verificati nei confronti dei commercianti della zona, da quantificarsi attraverso la procedura della camera arbitrale e ciò previa sottoscrizione di un compromesso arbitrale sottoscritto dalla impresa e dalla categorie rappresentative dei commercianti o dai singoli, ove si preveda la composizione con un membro indicato dal Comune quale Presidente, uno da parte dell’impresa ed il terzo dalla associazione dai commercianti. Costituzione da parte dell’impresa di apposita garanzia fideiussoria per la garanzia del rispetto delle precedenti condizioni per complessivi €. 2.500.000,00.
Ove la seconda proposta non venga integralmente accettata e non si voglia perseguire da parte della amministrazione la risoluzione contrattuale, i sottoscritti consiglieri comunali dichiarano fin d’ora che denunzieranno presso le autorità, giudiziarie e contabili, ogni eventuale abuso al fine di tutelare il bene pubblico nel solo interesse della comunità Algherese. La presente viene inviata oltre che al sindaco ed ai consiglieri comunali perché siano puntualmente informati e conoscano i termini e le conseguenze di quanto andranno a decidere: al Presidente della Regione autonoma della Sardegna, al Procuratore regionale della Corte dei Conti, al Presidente dei Collegio dei revisori, a tutti gli organi di stampa, alle associazioni di categoria , alle associazioni sindacali, ai presidenti dei gruppi consiliari Regionali».
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