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Cor 4 luglio 2007
Tassa sul lusso: -50% le barche a vela
Esentate le imbarcazioni che fanno scalo in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo, quelle che sostano tutto l´anno nelle strutture portuali regionali e chi effettua la sosta tecnica
Tassa sul lusso: -50% le barche a vela

CAGLIARI - L'Agenzia regionale delle Entrate ha diramato presso le Capitanerie una circolare sulla imposta sull’ormeggio delle unità da diporto prevista dall’art. 4 della legge regionale n. 4 del 13 maggio 2006, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2006. L’imposta ha carattere annuale e dovrà essere pagata una sola volta, dai proprietari o dagli esercenti le unità da diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, che approdano nei porti della Sardegna o nei campi boa attrezzati. L’imposta sugli ormeggi è dovuta anche dalle unità da diporto adibite ad uso commerciale, quando le stesse sono state concesse in locazione o noleggio, poiché la norma è riferita all’uso diportistico dell’unità.

Importi. Si va dai 1.000 euro per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri; 2.000 per quelle tra 16 e 19,99 metri; 3.000 per le navi di lunghezza tra 20 e 23,99 metri; 5.000 per quelle tra 24 e 29,99 metri; 10.000 tra 30 e 60 metri; 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri. Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l'imposta è ridotta del 50 per cento.

Esenzioni. Sono esentate dal pagamento della tassa le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all'Autorità marittima, da parte degli organizzatori. Dell'avvenuta comunicazione deve essere data notizia all'ARASE, prima dell'approdo. Risparmiate anche le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali e quelle che effettuano la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.

Modalità di pagamento. L’imposta deve essere pagata una sola volta ed il pagamento è valido per tutto l’anno e per l’approdo in tutti i porti sardi, con le seguenti modalità: a) CCP n. 72729809 intestato Regione Autonoma della Sardegna, Imposta regionale sulle unità da diporto ed aeromobili, anno 2007, numero di matricola dell’imbarcazione; b) bonifico al predetto CCP n. 72729809 intestato Regione Autonoma della Sardegna ABI 07601 CAB 04800 cin Q, causale Imposta regionale sulle unità da diporto ed aeromobili, anno 2007, numero di matricola dell’imbarcazione; c) per via telematica sia attraverso il sito delle poste italiane sia mediante collegamento con il sito istituzionale della Regione.



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