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Romano Papa 1 maggio 2004
Acqua, per la Cassazione niente “minimo garantito” senza contratto
Una recente sentenza afferma il principio che gli utenti del servizio idrico comunale non sono tenuti a pagare 200 mc. di acqua se non hanno sottoscritto un impegno contrattuale in tal senso
Acqua, per la Cassazione niente “minimo garantito” senza contratto

La Corte di Cassazione con una pluralità di sentenze pubblicate nel corrente mese di aprile ha affermato il principio che: "il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o " minimo impegnato" in quanto l´ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola; in mancanza di tale prova l´utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all´effettivo consumo”.
“Il Giudice di Pace – recita ancora la sentenza - mediante un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, nella specie non inibito, ha applicato la regola equitativa sopraenunciata , che non contrasta con principi costituzionali o norme comunitarie di rango superiore."
Si tratta di una serie di sentenze pronunciate a seguito di ricorsi presentati dal Comune di Alghero che aveva impugnato altrettante pronunce rese dai Giudici di Pace di Alghero, che con uniformità di indirizzo, e con decine e decine di sentenze, avevano affermato, appunto, che gli utenti del servizio idrico comunale non sono tenuti a pagare 200 mc. di acqua se non hanno sottoscritto un impegno contrattuale in tal senso.
CONSIDERAZIONI:
1. fin dall´adozione del regolamente idrico comunale, avvenuta con deliberazione commissariale del 1983, il Comune di Alghero ha indebitamente fatto pagare somme non dovute a tutti gli utenti - e sono migliaia - che non avevano sottoscritto l´obbligo del pagamento del c.d. minimo garantito.
2. Gli slacci dalla rete idrica attuati sotto la Giunta Baldino nei confronti dei cittadini ritenuti dal Comune di Alghero morosi in quanto si erano rifiutati di pagare le bollette contabilizzate su un quantitativo minimo di 200 mc. non consumato, vengono ad oggi a configurarsi - alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione - come dei veri e propri abusi.
3. Il Comune di Alghero si trova esposto a rischio di ricevere centinaia e centinaia di richieste di rimborso da parte di coloro che, magari sotto la minaccia della sospensione dell´erogazione dell´acqua di rete, hanno pagato corrispettivi per consumi non effettuati ed effettivamente non dovuti.
4. Per l´avvenire il Comune di Alghero ed in relazione alle centinaia di posizioni ancora aperte non potrà esigere il pagamento dei c.d. 200 m.c. forfetari in quanto appare ovvio che ove insistesse - come fino ad oggi ha fatto - a richiedere pagamenti indebiti, sarebbe sufficiente per i cittadini un semplice ricorso al Giudice di Pace per ottenere una pronuncia che affermi l´illegittimo comportamento del Comune di Alghero.
5. Per anni i bilanci del Comune di Alghero si sono retti su poste di credito in realtà non esigibili in quanto riferite a crediti che possono oggi qualificarsi come inesistenti.
6. Pare doveroso che l´Amministrazione Comunale individui le responsabilità di coloro che a vario titolo, negli anni, hanno avuto la gestione del servizio idrico ed in specie per accertare per quale ragione possa ancora oggi verificarsi che vi sono degli utenti che pur pagando per i consumi effettuati non sono tuttavia titolari di un regolare contratto che disciplini in termini di correttezza e trasparenza i singoli rapporti, prevedendo in modo chiaro non solo quali sono gli obblighi degli utenti, ma anche i loro diritti.



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