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Avv. Giulio Spanu già assessore LL.PP. con delega per le ordinanze
30 luglio 2004
Spanu, l’accesso a Cala Burantino va ripristinato
L’ordinanza del ’93 garantiva legittimamente il libero accesso al mare. Il sindaco Tedde non dovrebbe denigrare quel provvedimento, ma riproporlo per il bene della comunità

Egr. Sig. Sindaco,
ho potuto apprendere dalla stampa che Ella, nel rispondere ad una interrogazione del Consigliere Armani sulla impraticabilità dell’accesso al mare nella spiaggia di Cala Burantino, in relazione all’ordinanza sindacale n°45 del 1.4.1993, si è espresso qualificandola, senza alcuna spiegazione, come illegittima.
Nella mia qualità di firmatario di detta ordinanza, a ciò delegato con provvedimento del Sindaco dell’epoca, mi preme sottolineare che il provvedimento, che Lei contesta, venne adottato tenendo presenti alcuni presupposti che ne legittimavano l’emanazione.
Tali presupposti, che mi corre l’obbligo di richiamarle alla mente, tuttora permangono e rendono attuale la stessa ordinanza.
1) Fra i beni demaniali di cui all’art.28 del C.N. e 822 del C.C. vengono comprese il lido del mare e le spiagge, a tenore di tale individuazione, per detti beni si è creato un regime di inappropriabilità da cui discende la presunzione di legge di grande rilevanza per la navigazione marittima e per i compositi interessi ad essa collegati (navigazione da diporto e balneazione).
Tale rilevanza derivante dalla legge, fa si che tali beni rientrino, servano e siano destinati per la loro natura agli usi pubblici del mare. La destinazione impressa dal legislatore ai beni elencati nell’art.28 e 822, basata sulla constatazione della potenzialità di certi beni di fornire delle utilità pubbliche e quindi della loro attitudine a soddisfare interessi pubblici legati agli usi del mare, impongono che le strade di accesso al mare, anche private, siano esse stesse oggetto di diritto di uso pubblico quale strada privata aperta al pubblico transito, e le amministrazioni pubbliche, in presenza di atti che interrompano tale utilizzo, debbono intervenire per fornire tutela ai cittadini che dell’uso del mare intendono avvalersi. Nella fattispecie ab immemorabile i cittadini di Alghero e non solo essi, utilizzavano la stradella che porta dalla strada di Poglina alla Cala Burantino, per cui un atto di interruzione fisica doveva essere eliminato con la forma dell’ordinanza.
Infatti la destinazione della stradella, connaturata alla fruizione del bene demaniale, non può essere interdetta; e se il proprietario della stradella, opponendosi al libero transito, appone una transenna o cancello o qualsivoglia ostacolo deve munirsi di autorizzazione del Sindaco, “quale autorità amministrativa istituzionalmente deputata a garantire detto diritto di uso pubblico” ….per cui l’ …”ordinanza di eliminare il suddetto ostacolo deve essere inquadrata nell’ambito della tutela possessoria iuris publici.(TAR Sardegna 13 .11.1996 1517 e 9.10.1996 n.1351)”.
2) Nel caso in specie, inoltre, interveniva, la richiesta della ASL che veniva impedita di esercitare le proprie competenze in tema di igiene e sanità, non riuscendo a prelevare i campioni d’acqua per la classificazione della balneabilità delle acque.
3) Non ultimo e non meno importante il fatto che a fronte di una frequentazione alta di bagnanti e turisti, comunque presenti sulla spiaggia, con l’apposizione di ostacoli non autorizzati, veniva impedito l’accesso anche ai mezzi di soccorso ed ordine pubblico.
Appare di tutta evidenza che il provvedimento assunto, qualificato come legittimo anche dalla giurisprudenza citata, non può essere denigrato,(se mi posso permettere anche con poco rispetto istituzionale) dal Sindaco in carica dopo una affrettata lettura e, quindi, per un’altrettanto affrettata risposta!
Ritengo, in definitiva, che un provvedimento simile, aggiornato e rinotificato, possa e debba essere assunto in quanto non sono cessate le ragioni ed i presupposti di legge, per le quali era stato adottato.
A meno che non si voglia fare uso di una scelta diversa e per certi versi pilatesca: e cioè comunicare alla Capitaneria di Porto – la quale peraltro dovrebbe avere già la notizia criminis – che nei fatti denunciati dalla interrogante, può versarsi nell’ipotesi del reato previsto e punito dall’art.1161 C.Nav.(cass.16.02.2001 n.15268) (in tale maniera le castagne dal fuoco vengono tolte da altri).
Come vede è solo una questione di decidere se esercitare o meno le proprie prerogative, certamente appare inelegante tacciare di illegittimità l’operato di altri amministratori che, posti di fronte al problema, lo hanno risolto assumendo legittimamente gli atti conseguenti.
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