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A.B. 14 febbraio 2010
Lavoro, pari dignità: sanzioni fino all’arresto
Previste pesanti multe e sanzioni fino all’arresto fino a sei mesi per chi viola le norme contro le discriminazioni in ragione del sesso: queste le principali novità introdotte con il Decreto Legislativo n.5 del 25 gennaio 2010, che dà attuazione alla direttiva Ue 54/2006
Lavoro, pari dignità: sanzioni fino all’arresto

CAGLIARI - I datori di lavori, pubblici o privati che non rispettano le norme sulla parità tra donne e uomini sul lavoro dovranno fare i conti con pesanti multe, addirittura fino a cinquantamila euro, e con gravi sanzioni come l’arresto fino a sei mesi. Sono questi alcuni punti chiave del decreto legislativo 5/2010, pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale, con il quale, si dà attuazione anche in Italia alla direttiva comunitaria 2006/54/Ce riguardante le “Pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego”. «Si può a buon diritto dire che, con questo atto legislativo, nel nostro Paese si rafforzano, in maniera netta e decisa le condizioni per un balzo in avanti nell’affermazione della pari dignità fra uomini e donne nell’ambito dell’accesso al lavoro, nella carriera, nelle retribuzioni, nella formazione professionale e nelle condizioni di lavoro», ha dichiarato la consigliera regionale di Parità Luisa Marilotti.

In sintesi, rispettare i principi di parità sul lavoro sarà garantito da un più robusto apparato normativo e sanzionatorio, che funzioni da “deterrente” nei confronti di chi metta in pratica comportamenti discriminatori nei confronti delle donne. Ma, oltre agli aspetti sanzionatori, che sono indubbiamente i più appariscenti, vanno sottolineate alcune importanti novità che modificano in senso migliorativo il “Codice delle Pari Opportunità” ed il “Testo Unico sulla maternità e paternità”. Infatti, per esempio, c’è una tutela più ampia per maternità e paternità, anche adottive, perché padri e madri non dovranno essere penalizzati negli eventuali miglioramenti economici e di carriera a causa delle assenze per maternità, paternità o congedo parentale. Il divieto di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro, viene allargato anche all’attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale e i tirocini formativi. Ma c’è una novità anche in materia pensionistica, perché le lavoratrici avranno il diritto di proseguire l’attività lavorativa fino a sessantacinque anni, come i colleghi maschi, qualora intendessero farlo, perché spesso, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, ciò corrisponde ad un vitalizio esiguo.

E’ la stessa nozione discriminazione, diretta e indiretta, che viene ampliata introducendo il concetto di vittimizzazione, per cui viene vietato un trattamento penalizzante verso chi ha difeso una vittima di discriminazione; inoltre vengono considerate discriminazioni dirette e indirette anche comportamenti che implicano molestie, a partire da quelle verbali fino a quelle sessuali. Viene rafforzato ed ulteriormente precisato il ruolo di pubblico ufficiale della consigliera di Parità nell’esercizio della tutela giudiziaria, e viene estesa la legittimazione ad agire anche a soggetti collettivi quali organizzazioni, associazioni e sindacati che rappresentano il soggetto discriminato. «Ritengo - ha sottolineato Luisa Marilotti - che l’attuazione del decreto offra realmente alle consigliere di Parità strumenti più incisivi per la repressione e prevenzione di comportamenti discriminatori e possa contribuire a produrre rapidamente nel nostro Paese effetti positivi sulla condizione delle donne, che forse si sentiranno un po’ più europee».



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