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A.B.
7 giugno 2007
Non serve il permesso di soggiorno per visite inferiori ai tre mesi
La nuova legge rientra nella disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
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ROMA - Da sabato 2 Giugno è entrata in vigore la Legge 28 Maggio 2007 n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 126 del 1 Giugno 2007, che disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. La nuova Legge prevede che per l’ingresso in Italia degli stranieri, per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali casi, il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno. In caso di inosservanza di tali obblighi, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero viene espulso. La stessa sanzione si applicherà nel caso che lo straniero, avendo presentato la dichiarazione circa la sua presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
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