seguono firme
18 marzo 2004
Elettrosmog, diffida al Comune per l’antenna di Via Kennedy
Forte protesta per l’installazione dell’antenna per trasmissioni di telefonia mobile nell’ultimo tratto di via Kennedy, angolo via De Gasperi. Richiesto il procedimento di riesame della pratica di concessione

I sottoscrittori della presente, tutti cittadini residenti in Alghero, premesso che sono venuti a conoscenza della circostanza che il Comune di Alghero ha rilasciato concessione edilizia per l’installazione di un’antenna per trasmissioni di telefonia mobile nella via F.lli Kennedy – intersezione con la Via De Gasperi; che è circostanza notoria che la ricerca scientifica continua ad accumulare elementi di prova ed indizi gravi sul fatto che i campi elettromagnetici del tipo emesso dalle stazioni radio Base delle reti cellulari possono causare seri danni alla salute e che la preoccupazione per i risultati della ricerca scientifica è manifestata, in Italia, anche dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Istituto Superiore per la Prevenzione (ISPEL); che la localizzazione dell’antenna di che trattasi - per di più in un tratto di terreno appartenente al demanio comunale - non appare accompagnata dalla imprescindibile adozione di misure di cautela, in applicazione del principio di cauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea; che pare disatteso, nella fattispecie, il generale principio sancito dall’art. 32 della Costituzione per cui la rilevanza costituzionale della salute deve essere prevalente sulla libertà – e non diritto – di impresa previsto dalla medesima carta costituzionale; che nella fattispecie - ad un primo esame e salva più approfondita analisi – appare anche disatteso il precetto di ordine generale, o comunque nient’affatto motivata e giustificata la deroga ad esso, contenuto nel Regolamento Comunale “Piano Generale di Settore relativo all’Inquinamento Elettromagnetico” che prevede, “in generale” la localizzazione di impianti di telecomunicazioni “possibilmente in aree distanti dai luoghi nei quali la popolazione soggiorna per almeno quattro ore consecutive….” ( e quindi anche dalle case di abitazione) e che solo in via di eccezione “può essere consentita l’installazione nei centri abitati…….” (con scelta quindi meramente discrezionale e non per atto dovuto); che non è dato comprendere per quale ragione sia stata attuata una deroga alla norma generale dettata e si sia fatto uso del potere derogatorio – presumibilmente coerente con le previsioni cartografiche anch’esse derogatorie al precetto generale e quindi illegittime -, in funzione, all’evidenza, di una migliore tutela degli interessi di impresa del richiedente la concessione edilizia piuttosto che di una migliore tutela – peraltro doverosa proprio per il rispetto dovuto al richiamato precetto costituzionale – della salute dei cittadini; che nel caso di specie si è assentita l’installazione dell’antenna in un sito ad alta densità abitativa e nelle immediate vicinanze di edifici scolastici, strutture di accoglienza socio assistenziali, una chiesa, due campi giochi per bambini ed adolescenti e relative pertinenze, di una palestra, nonché di una parco giochi – che andrà a distare solo circa sette/otto metri dall’antenna, che verrà realizzato in esecuzione della previsione del c.d. “Piano di Lottizzazione dei Passionisti”; che pare, inoltre, che sia stato altresì disatteso il disposto dell’art. 2 del citato Regolamento Comunale che impone la presentazione ed approvazione preventiva di un piano di mascheramento; che gli istanti intendono tutelare i loro diritti, e primariamente il diritto alla salute, in ogni competente sede ed in tale prospettiva intendono esercitare anche i diritti che loro competono in forza del disposto degli articoli 56, 57, 58 e 60 del vigente Statuto Comunale;
tutto ciò esposto e ritenuto con il presente atto, invitano le SS. LL. in indirizzo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e collegialmente, ove previsto e/o necessario a: sospendere la efficacia della concessione edilizia rilasciata per l’installazione dell’antenna di cui alla premessa ed attivare - alla luce dei rilievi formulati e di quegli altri che al compiuto esame della pratica, all’esito di quanto infra, potranno essere proposti - un procedimento di riesame cui chiedono di partecipare attraverso propri esponenti che si indicano in numero di sette e secondo modalità che si andranno a concertare;
1. a voler rilasciare con procedura d’urgenza agli esponenti, e per essi alle persone che di seguito verranno indicate, ai quali con il presente atto viene rilasciato espresso mandato di rappresentarli nell’incombente, copia di tutti gli atti della “pratica” ivi compresi gli atti presupposti, i grafici, i pareri, i nulla osta: ciò quale manifestazione del diritto di accesso garantito tanto dalla legge quanto dallo Statuto Comunale;
2. a voler trasmettere il presente atto – da valere anche quale petizione - alla competente Commissione di cui all’art. 56 dello Statuto Comunale facendo riserva di meglio connotare il contenuto della medesima petizione che investe sin d’ora, ed investirà comunque, ogni profilo di legittimità ed opportunità specie sulla denunciata disvalenza della tutela della salute a vantaggio di interessi particolaristici di impresa, agevolati attraverso la inconsueta concessione di un’area pubblica;
3. ad attivare con urgenza le doverose procedure, con adozione di tutti gli atti dovuti, onde consentire ai cittadini la concreta e piena esplicazione dei diritti previsti dagli articoli 58, 59 e 60 dello Statuto Comunale, tra le quali anche quella della designazione del Difensore Civico.
Designano per la trattazione della presente pratica i Sigg.: Franco Dore, Marco Di Gangi, Franca Manca, Giuseppina Masala, Giovanni Sechi, Maria Grazia Serra e Francesco Torre i quali sono altresì facoltizzati a partecipare ad eventuali incontri che le SS.LL ritenessero di dover promuovere e chiedono che qualsiasi atto sia trasmesso alla residenza del Signor Marco Di Gangi in Alghero in via Kennedy, 102.
|