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Paola Scanu 25 febbraio 2013
L'opinione di Paola Scanu
Entrate, obiezioni gravi e fuorvianti
<i>Entrate, obiezioni gravi e fuorvianti</i>

Il regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale è un importante strumento che offre risposte concrete alle imprese e alle famiglie algheresi. Alghero è tra i primi comuni in Sardegna che attua interventi di questo tipo per contrastare gli effetti della crisi generale. Gli strumenti introdotti nel nuovo regolamento sono ora a disposizione dei contribuenti grazie all’impegno dell’Amministrazione che ha voluto dare un segnale serio e responsabile. Il Consigliere Comunale Pais può soltanto rammaricarsi di non aver proposto un simile e importante provvedimento nell’interesse dei cittadini, quando ne ha avuto l’opportunità da assessore. Le sue obiezioni oggi sono infatti prevalentemente pretestuose e fuorvianti, oltreché di una certa gravità.

In qualità di proponente al Consiglio Comunale del rivisitato Regolamento delle Entrate, oggetto di contestazione, ricordo al consigliere Pais che sulla proposta di delibera di approvazione sia stato espresso il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari, quello del Collegio dei revisori dei Conti e che sulla stessa non sia stata sollevata alcuna eccezione di legittimità da parte del Segretario Generale dell’Ente. Il nuovo Regolamento licenziato con il voto favorevole della maggioranza e senza alcun voto contrario, è stato, in questi giorni, oggetto di informazioni di altre Amministrazioni Comunali interessate agli istituiti relativi alla compensazione e dilazione dei pagamenti.

Quanto alle specifiche contestazioni fatte dal consigliere nella sua nota e relative ad esempio alla carenza dei “richiami obbligatori”, ritenuta determinante dall’ex Assessore, sembra che egli dimentichi la natura e la valenza nell’ordinamento giuridico dei regolamenti comunali, fonti secondarie del diritto, di origine non statale, atti formalmente amministrativi a contenuto normativo. Come tali non idonei né a derogare né, a maggior ragione, ad abrogare fonti di rango superiore, il cui richiamo in sede regolamentare potrebbe essere pleonastico e, spesso, comporterebbe la necessità di continue revisioni per far fronte ai ricorrenti mutamenti legislativi. Altrettanto può affermarsi in materia di conciliazione giudiziale, il cui procedimento, oltre a non essere di competenza dell’Amministrazione Comunale, bensì della Commissione Tributaria, è disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 1992, n.546.

La ripetizione di discipline legislativamente previste e sufficientemente dettagliate, oltre a non essere obbligatoria, può essere fonte di successivi inconvenienti. È, invece, necessaria la disciplina di taluni istituti, quali l’accollo o la compensazione, la cui introduzione nell’ordinamento locale, astrattamente prevista dal legislatore, deve essere oggetto di apposita previsione regolamentare e, in quella sede, procedimentale. Venendo, da ultimo, alla norma la cui introduzione, a detta del consigliere, può integrare gli estremi di fattispecie di reato, e cioè quella dell’art. 8-bis, comma 5, del Regolamento, ritengo si dimentichi il potere ispettivo che l’ordinamento riconosce agli organi della Pubblica Amministrazione, qualificato, nell’ambito della teoria generale dell’attività amministrativa, fra le attività istruttorie dirette all’accertamento di fatti. Tra questi fatti, indubbiamente, quello a tutela delle entrate tributarie dell’Ente locale, materia nella quale mi auguro non voglia negarsi un potere istruttorio agli Uffici.

Spiace ricordare al Consigliere Pais che atto di certa gravità e pericolosità per l’Amministrazione Comunale, sarebbe stato, quello si, se accolto dal Consiglio, la mozione su “Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali” presentata dallo stesso consigliere Pais. Definizione agevolata dei tributi propri degli Enti locali che può avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'1. 1.2003, definizione ripetutamente bocciata dalla Corte dei Conti, anche in sede giurisdizionale, che ha avuto modo di pronunciarsi ritenendo illecito il comportamento tenuto da amministratori e funzionari che hanno deliberato reiteratamente di procedere a condonare i tributi locali per le annualità successive al 2003. Spiace infine constatare che nella legittima dialettica che caratterizza l’agone politico, il consigliere ed ex assessore alle Finanze mortifichi ed offenda i comportamenti e professionalità di coloro che lavorano negli uffici dell’Amministrazione e nelle commissioni consiliari, il cui unico scopo e funzione è quello di contribuire al buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza ed alla legalità e trasparenza dell’azione amministrativa.

*assessore alle Finanze comune di Alghero
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