Antonio Burruni
16 gennaio 2014
Serie D: Il giudice sportivo da torto al Selargius
L’organo disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti ha respinto il reclamo della società granata, addebitandole la tassa di reclamo e convalidando il 3-3 contro il Porto Torres

SELARGIUS - «Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Asd Selargius Calcio con il quale si richiede che venga inflitta alla Ac Porto Torres la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.17 comma5 del Cgs. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Floris Fabio, schierato con il n.2 dall’Ac Porto Torres nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società; lette le controdeduzioni inviate dalla Ac Porto Torres, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma il regolare tesseramento del calciatore Floris Fabio per la stagione 2013-14; letta la dichiarazione del 17 dicembre 2013 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “il calciatore Floris Fabio, nato il 15-2-1996, risulta essere tesserato per la società Ac Porto Torres dal 17-8-2013. Per queste motivazioni delibera: di respingere il reclamo; di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-3; di addebitare la tassa di reclamo sul conto della Asd Selargius».
Questo il dispositivo completo, con il quale l’organo giudicante della Lega Nazionale Dilettanti ga rigettato il reclamo del Selargius, confermando il risultato di 3-3 del match disputato sabato 16 novembre al “Virgilio Porcu” contro il Porto Torres, nell’anticipo della 12esima giornata del girone G del campionato di serie D.
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