Caso zone B2-B3: l’avvocato Giulio Spanu, difensore della 2C Costruzioni, riannoda i fili della vicenda, e chiede a gran voce che tecnici e istituzioni prendano coraggio e si assumano la responsabilità che compete loro per mettere fine a una querelle che si trascina da un anno
ALGHERO – Ancora bufera sulla
delibera che scotta. Dietro il timore del consiglio comunale si nasconde un fitto intreccio di errori, sviste, competenze demandate e responsabilità delegate, con risposte che rimbalzano dagli uffici comunali ai banchi di via Columbano, verifiche che guardano indietro per arrivare al 1980, poi al 1984, passando per le delibere consiliari approvate nel 2003 e per una documentazione cartografica che “si vede male”, ma che fa riferimento a atti documentari ben precisi. Giulio Spanu, avvocato difensore della 2C Costruzioni, interviene sulla vicenda, e prova a fare un po’ di chiarezza sulla storia infinita del caso B2-B3 di via De Giorgio e via Pais.
Le prime perplessità. È il febbraio 2006 quando per la prima volta i tecnici comunali chiedono chiarimenti agli estensori del piano particolareggiato: nello specifico dal Comune viene richiesto allo studio Mistretta, estensore del Piano Regolatore Generale, una copia autenticata dello stralcio del PRG per verificare la destinazione d’uso dell’area compresa tra via Castelsardo e via De Giorgio, area classificata negli atti del PRG come B2, ma nel Piano particolareggiato come B3. La lettera dei tecnici comunali fa riferimento a un “mero errore cartografico” all’interno del Piano particolareggiato. Sempre nel 2006 la 2C Costruzioni, impresa edile proprietaria dell’area in questione, ottiene un certificato di destinazione urbanistica dal Comune di Alghero, dove viene riportato che “il terreno sito tra via de Giorgio angolo via Castelsardo è classificato B2 completamente residenziale”. Tuttavia il certificato prosegue, dicendo che la zona, secondo il Piano particolareggiato delle sottozone B1 e B2 è classificata come B3, ovvero urbana di completamento. Sarebbe a dire meno metri cubi da costruire, e una perdita notevole per l’impresa che ha investito sull’area in questione.
PRG contro PP. La disparità tra PRG e PP, di per sé contraddittoria, secondo l’avv. Giulio Spanu non dovrebbe però dare adito a nessuna perplessità: «Poiché il Piano particolareggiato, dato il suo carattere essenzialmente “esecutivo” del PRG, non può contraddire, pena la sua illegittimità, la disciplina stabilita dallo strumento urbanistico principale e quindi non può mai costituire variante del PRG – spiega Spanu – vi è stato un errore da parte degli estensori del PP nell’esaminare la cartografia che evidentemente deve, pena lo stravolgimento della regole urbanistiche, essere ricondotta a regolarità e ciò non mediante lo strumento formale della variante, ma con una presa d’atto per correzione di errore materiale». Non sarebbe richiesta una variante, dunque, ma una semplice rettifica.
Il PRG del 1980. Il nocciolo della questione, a detta di Spanu, sta nelle due approvazioni del Piano regolatore generale del 1980 e del 1984, con cartografia annessa. Il primo PRG, approvato dalla Regione nel 1980, è risultato mancante del parere vincolante della Commissione Urbanistica Regionale, assenza che avrebbe comportato l’annullamento dello stesso PRG. Nel 1984 la Regione Sardegna, in via autotutelativa procedeva allora ad annullare il PRG del 1980 e a riapprovarlo, conservando quanto previsto dai decreti annullati, con la sola eccezione della sostituzione del parere della Commissione Consultiva Regionale con quello della Commissione Urbanistica Regionale. «Il problema oggi è che nella riproposizione della cartografia del 1984, il B2 dell’area in questione si vede con più difficoltà rispetto a quanto possibile nella documentazione del 1980 – aggiunge Spanu – Nel 1980 si vede chiarissima l’indicazione dell’area come B2, e visto che il Pgr del 1984 così come deliberato riadotta esattamente la stessa cartografia di quello del 1980, variando solo nel parere della Commissione Urbanistica, non dovrebbero esserci dubbi sulla destinazione d’uso dell’area e sul relativo errore nella trasposizione nel Piano Particolareggiato: a tenore di tale atto la zona continua a mantenere la destinazione urbanistica B2».
La patata bollente. E invece i dubbi qualcuno li ha avuti. Secondo Spanu i dubbi li hanno avuti i tecnici comunali, che non hanno effettuato una semplice richiesta di rettifica al consiglio comunale, e continua ad averli il consiglio comunale stesso, che rimanda da un anno la decisione sulla questione. A mescolare le carte nel frattempo è arrivata anche una delibera consiliare del 2003 che sulla base del Piano Particolareggiato – quindi facendo riferimento a quello che secondo Spanu è un errore cartografico – variava la destinazione d’uso della zona Cuguttu, all’interno della quale si trova l’area oggetto di discussione, rendendola soggetta alla normativa turistica e variando così le zone B1, B2 e B3 rispettivamente in B1h, B2h, B3h. Altro punto poco chiaro all’avvocato Spanu è la terminologia che ha identificato le proposte di deliberazione giunte a Palazzo Civico, dove si parla indistintamente di variante e di rettifica. Secondo l’avvocato della 2C, assumere il caso come variante sarebbe fuori luogo, visto che l’area è già definita 2B nelle cartografie regionali come disposto dall’approvazione del PRG del 1984. Arrivati a questo punto, per risolvere il problema, bastrebbe una decisione: a prescindere dal merito della soluzione, di fatto l’area aspetta ancora una classificazione definita, che sia questa B2 o B3.
Chi paga? «Dove sta la necessità di interpretazione – si chiede l’avv. Spanu – ed in che cosa consistono le perplessità? La struttura tecnico-dirigenziale del Comune ha le professionalità per leggere la normativa e le carte originali depositate agli atti del Comune! Lo faccia! L’impresa attende ormai da diversi mesi una risposta che affermi il suo diritto corrispondente alle pubbliche risultanze degli atti – conclude – La gestione della pratica non accurata, dal punto di vista burocratico ovvero politico, può determinare danni incalcolabili per i quali saranno chiamati a rispondere, tutti coloro che, nel processo amministrativo, hanno omesso di dare le doverose risposte». Insomma, alla fine, comunque vadano le cose, sembra proprio che qualcuno dovrà pagare.