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Red
24 gennaio 2013
Indagine Ue: Regione censurabile
Sotto la lente della Commissione sono finiti i presunti aiuti alle società di gestione di Alghero, Olbia e Cagliari, in riferimento alla Legge 10. Si accende la discussione in Sardegna

ALGHERO - Si accende la discussione in Sardegna all'indomani dell'apertura da parte della Commissione Europea dell' indagine approfondita per esaminare se un regime italiano di sostegno finanziario a favore di alcuni gestori aeroportuali sardi e ai vettori operanti in tali aeroporti sia in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. Sotto la lente Ue sono finiti i presunti aiuti alle società di gestione di Alghero, Olbia e Cagliari. Fiducioso sul buon esito dell'indagine l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Christian Solinas. Chi invece non nasconde una certa preoccupazione è l'algherese Umberto Borlotti, manager e già direttore di società di gestione aeroportuale. Ecco la sua opinione.
Pur rispettando l’ottimismo di autorevoli e qualificati personaggi che stanno intervenendo sulla materia io sono al contrario molto preoccupato.
A mio modestissimo avviso la preoccupazione nasce dal fatto che, al di là dei sacrosanti principi di difesa dei limiti imposti dall’insularità e dai decennali riscontri sui ritorni positivi dei collegamenti c.d. low cost, la Commissione della U.E. ha riscontrato la mancata attuazione di quanto obbligatorio dopo l’emanazione della L.R. 10. In sintesi essa sanciva che la Sardegna aveva necessità di rafforzare i collegamenti aerei, in particolar modo quelli nei periodi di bassa stagione, e pertanto secondo il trattato U.E. riconosceva a tali collegamenti un inquadramento nell’ambito del Sistema Economico di Interesse Generale (SIEG). La disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 86 del Trattato Ce) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark.
Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo del Trattato, ha previsto che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato (articolo 87, paragrafo 1, Tce , attuale articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Tfue), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi: l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.
I collegamenti devono essere messi a gara: Questi criteri sono obbligatori e lo Stato che decide di applicare il principio del SIEG li deve rigidamente rispettare dopo aver avuto il riconoscimento preventivo dall’U.E. Nel caso in questione la Commissione ha riscontrato la totale inadempienza dei vincoli procedurali imposti. Il dibattito ulteriore se, al contrario, il legislatore regionale intendeva soddisfare le proprie necessità seguendo l’altro principio comunitario in materia di aiuti di Stato - quello del principio dell’Investitore nell’Economia di Mercato (PIEM) - in quanto la RAS con le sue strutture aeroportuali intendono operare come avrebbe fatto un investitore privato, è totalmente condivisibile ma opposto a quanto enunciato dalla L. 10.
In sintesi la Commissione dice che la Regione ha legiferato in un senso e si è comportata in un altro e questo, proceduralmente, è censurabile.
Nella foto: Umberto Borlotti
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