Mariangela Pala
4 novembre 2015
Porto Torres, Presidente nucleo valutazione: indennità illegittime
Il Consigliere comunale Claudio Piras della lista “Porto Torres x Noi” solleva dubbi di legittimità sull’indennità attribuita al segretario generale, Giovanna Maria Piga, per l’incarico di Presidente del Nucleo di valutazione ricevuto a decorrere dal 16 settembre 2010

PORTO TORRES - Il Consigliere comunale Claudio Piras della lista “Porto Torres x Noi” solleva dubbi di legittimità sull’indennità attribuita al segretario generale, Giovanna Maria Piga, in funzione durante l’amministrazione Scarpa, per l’incarico di Presidente del Nucleo di valutazione ricevuto a decorrere dal 16 settembre 2010 e ricoperto fino al termine del contratto avvenuto nel settembre 2015, quando è cessato il suo incarico presso il comune di Porto Torres. Secondo quanto stabilito dal decreto sindacale numero 22 dell’ 8 novembre 2010, l’incarico doveva essere provvisorio e terminare il 31 dicembre dello stesso anno, in quanto l’Ente si sarebbe dovuto dotare di un organismo indipendente per la valutazione delle performance.
Per tale periodo è stato riconosciuto al segretario generale un rimborso forfettario di 6mila euro come previsto dal decreto sindacale. Il consigliere Piras rileva nell’interrogazione presentata al Sindaco che, nel gennaio del 2011 non fu nominato alcun Nucleo di valutazione composto dal presidente e dai componenti esterni che, solo due mesi dopo ricevettero l’incarico, per i tre anni successivi, fino al 2014, confermando i compensi dei membri del Nucleo di valutazione e del presidente (nella figura del segretario generale), per quest’ultimo nella misura di 20mila euro annui.
Secondo quanto riportato nel documento, il sindaco Scarpa confermava per altri tre anni, con decreto del 30 gennaio 2014, il segretario generale come Presidente, incarico confermato dal commissario Deligia con un maggiorazione della retribuzione. Pertanto il consigliere Piras interroga il sindaco «se il fatto sia stato segnalato al Servizio legale dell’Ente o al competente organismo della Corte dei Conti per accertare l’eventuale pregiudizio erariale».
In un caso apparentemente analogo accaduto in Campania, infatti, la Corte dei Conti aveva dichiarato l’illegittimità dell’emolumento aggiuntivo poiché – si legge nella sentenza confermata in sede di appello - “la liquidazione risulta illegittima, atteso che lo svolgimento dell’incarico rientrava nell’ambito delle mansioni ordinarie del Segretario Comunale e non poteva essere remunerato a parte”, stabilendo altresì il pregiudizio erariale. In virtù di tale sentenza, il consigliere Claudio Piras chiede al sindaco «Qualora non avesse provveduto, se intende procedere in tal senso, in modo da recuperare l’eventuale pregiudizio erariale che, qualora accertato, ammonterebbe a 100mila euro, o se voglia valutare l’opportunità di messa in mora del’ex segretario comunale per il recupero della somma».
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